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News / Approfondimenti SICUREZZA

  1. La Certificazione dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza

  2. La figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

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1. LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA  torna all'inizio

Perché adottare un sistema di gestione per la sicurezza? Lo scopo dell'adozione di un sistema di gestione per la sicurezza è quello di definire, all'interno dell'organizzazione, chiare regole e modalità per la gestione degli aspetti di sicurezza sul lavoro in modo da garantire il rispetto di tutte le prescrizioni normative esistenti e da ridurre, nel tempo, gli eventi infortunistici e di malattia professionale.

In particolare, l'adozione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza e la sua Certificazione da parte di Organismo esterno:

  • non è una forma di liberatoria nei confronti delle verifiche condotte dalle Autorità Competenti;
    riguarda tutti i processi, la struttura ed i siti dell'Organizzazione interessata (catena datore di lavoro - lavoratori);

  • richiede la preventiva analisi di tutti i processi aziendali relativi al sito e che comunque rientrano sotto la propria responsabilità;

  • ha come pre-requisito essenziale ed imprescindibile il rispetto delle norme cogenti in materia di Sicurezza e Salute sul luogo di Lavoro.

  • richiede obbligatoriamente la documentazione della valutazione dei rischi in quanto l’eventuale autocertificazione sostitutiva di detto documento, ancorché redatta ai sensi della legislazione vigente, non è da ritenersi un documento né idoneo, né sufficiente allo sviluppo delle attività di auditing per gli scopi di certificazione.

  • richiede la predisposizione del piano di gestione delle emergenze.

La certificazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza è un atto volontario, compiuto dall'Organizzazione per tenere sotto controllo e migliorare con continuità gli aspetti di sicurezza sul lavoro; in pratica, con tale atto un Organismo di Certificazione viene incaricato dall'azienda di esaminare i documenti e di visionare le prassi operative adottate per la gestione della sicurezza confermando, se il caso, la loro conformità alla normativa cogente (pre-requisito) e valutandone l'efficacia in relazione alla Politica per la Sicurezza ed ai conseguenti obiettivi e traguardi stabiliti.

Le attività di audit condotte dall'Organismo di certificazione, quindi:

  • prendono in considerazione tutti i processi e tutti i turni di lavoro;

  • comportano l'esame di tutte le procedure / prassi in uso in azienda e la valutazione di tutte le registrazioni predisposte per fornire evidenza delle attività svolte in ambito sicurezza e salute sul luogo di lavoro;

  • prevedono la valutazione di ruoli, responsabilità e comportamenti dei vari soggetti coinvolti (es. responsabili attività, lavoratori, fornitori, ecc.

L’audit di un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro è svolto in due Stages (Fasi), temporalmente separati come segue:

 

Stage 1: deve fornire una visione d’insieme utile per la pianificazione della successiva attività di auditing, permettendo la comprensione dell’architettura del Sistema di Gestione SCR, in riferimento al contesto dei processi, dei rischi presenti nei siti da sottoporre ad Audit e del livello di preparazione dell’Organizzazione che ha richiesto la Certificazione, comprensivo della consapevolezza delle risorse umane.


Stage 2: deve confermare la conformità e la coerenza dell’Organizzazione con la propria politica per la Sicurezza, con gli obiettivi e le procedure del sistema, assicurando che il Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro sia conforme con tutti i requisiti dello standard di riferimento e che, inoltre, l’Organizzazione si sta impegnando per il conseguimento dei propri obiettivi.

 

Stage 1

 

Questo primo livello di audit deve partire, ma non limitarsi, dall’analisi della documentazione; la valutazione della documentazione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro viene eseguita per:

  •  verificare la sostanziale conformità della documentazione nei confronti dello standard di riferimento.

  •  valutare la consistenza dei contenuti dell’impianto del Sistema di Gestione rispetto al contenuto del documento di valutazione dei rischi ed a quello per la gestione dell’emergenza.
     

Specificatamente, viene valutato se l’Organizzazione è pronta o meno per l’audit Stage 2, verificando che:

  •  il Sistema di Gestione SCR comprenda un processo solido, dinamico e partecipato di identificazione dei pericoli e valutazione dei relativi rischi;

  •  siano definiti ed adeguatamente efficaci specifici programmi e/o sistemi di manutenzione;

  •  il processo di individuazione ed analisi dei pericoli e la valutazione dei rischi sia descritto in una specifica Procedura, che specifichi i criteri di monitoraggio nel tempo di tali rischi e che coinvolga il personale addetto ai diversi processi;

  •  l’individuazione ed analisi dei pericoli e la valutazione dei relativi rischi siano concretamente l’input per il processo di miglioramento continuo;

  •  esistano degli indicatori prestazionali per la Prevenzione e Protezione, relativi ai processi ed alle attività e che siano stabiliti adeguati obiettivi per la Salute e Sicurezza sul Lavoro. Tali obiettivi devono essere supportati da una programmazione e pianificazione tecnica e finanziaria e, assieme agli indicatori, devono essere coerenti con la valutazione dei rischi;

  •  la valutazione dei rischi copra tutti i possibili pericoli, compresi quelli derivanti dai processi messi in essere da fornitori che operano, anche in modo sporadico, presso il sito o quelli relativi alla presenza di visitatori;

  •  i responsabili dei diversi processi e/o attività relative alla sicurezza, previsti dalla legislazione vigente, siano stati addestrati sui principi della gestione e sulle tecniche per la sicurezza e che abbiano una buona conoscenza di tali argomenti;

  •  per l’esercizio dell’attività del sito, l’Organizzazione sia in possesso di tutte le necessarie licenze afferenti la sicurezza;

  •  il livello di implementazione del sistema suggerisca l’opportunità di procedere con l’audit in Stage 2, avendo verificato la capacità del Sistema stesso di farsi carico e gestire le eventuali Non Conformità;

  •  i risultati degli audit interni diano evidenza della conformità ai requisiti dello standard di riferimento;

  •  sia stato programmato almeno il primo Riesame della Direzione e che questo supervisioni l’adeguatezza ed efficacia del Sistema di Gestione per la Sicurezza;

  •  il Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro tenga traccia e risponda alle principali istanze delle parti interessate;

  •  ad ogni lavoratore sia stato affidato un ruolo chiaro, ben definito e noto, con la chiara definizione delle relative responsabilità per la Sicurezza e Salute sul Lavoro;

  •  il piano di formazione ed informazione delle risorse umane sia definito in base alla relativa analisi delle esigenze ed attuato;

  •  sia stata definita una Procedura per l’analisi delle Non Conformità, degli incidenti , dei “near miss” e degli infortuni, atta a determinare le cause degli stessi eventi, al fine di predisporre, ove necessario, le opportune Azioni Correttive.
     

Per eseguire le attività di Stage 1, l’Organismo di Certificazione dovrebbe ricevere almeno le seguenti informazioni:

  •  la documentazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza, incluso il manuale e le procedure;

  •  una descrizione dell’Organizzazione e dei processi che si svolgono presso il sito o quelle località coperte dallo scopo di Certificazione, come, ad esempio, i cantieri;

  •  un’indicazione dei pericoli e dei rischi, compresa la valutazione dei rischi, che sarà impiegata anche per la predisposizione del piano di campionamento e del relativo piano di audit;

  •  il modo attraverso il quale il concetto di miglioramento continuo è realizzato;

  •  un elenco aggiornato delle leggi e regolamenti applicabili, incluse licenze e permessi, ed ogni altro accordo con le Autorità Competenti;

  •  i programmi ed i rapporti di internal audit per la sicurezza;

  •  l’evidenza dell’adozione, come guida per l’implementazione e l’esercizio del sistema, dei principi organizzativi definiti nella Linea Guida Uni INAIL, nella Linea Guida UE ed in quella ILO;

  •  la Dichiarazione del coinvolgimento, nell’implementazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza, di tutti i lavoratori dipendenti dall’Organizzazione o dai Fornitori o dai Clienti, comunque operanti presso il sito dell’Organizzazione, ma anche dei lavoratori assimilabili ai dipendenti, così come previsto dalle leggi in vigore;

  •  una Procedura atta a consentire un efficace flusso delle informazioni relative alla Sicurezza e Salute sul Lavoro;

  •  pratiche relative a licenze, concessioni, autorizzazioni nulla osta o permessi;

  •  registrazioni della Sicurezza (comprese le registrazioni relative ad incidenti, violazioni legislative o regolamentari e corrispondenza/verbali dei rapporti con le Autorità Competenti) sulla base delle quali l’Organizzazione ha basato le propria valutazione di conformità legislativa;

  •  informazioni di dettaglio relative ad ogni Non Conformità rilevata internamente, inclusi almeno i mancati infortuni, così come informazioni di dettaglio relative alle Azioni Correttive ed Azioni Preventive messe in essere o dall’inizio dell’applicazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza;

  •  registrazioni dei Riesami della Direzione;

  •  registrazioni relative ad ogni eventuale comunicazione ricevuta o comunque intercorsa con le Parti Interessate a proposito del Sistema di Gestione per la Sicurezza e le conseguenti azioni intraprese in risposta alle stesse.
     

Stage 2



Tutte le eventuali Non Conformità aperte in occasione dell’Audit in Stage 1, devono essere state chiuse e deve esserne stata verificata l’efficacia, prima dell’inizio dell’audit in Stage 2.
 

Nel corso dello stage 2, i valutatori dell'Organismo di Certificazione pongono attenzione nei seguenti aspetti dell’Organizzazione:

  •  identificazione degli aspetti critici che possono determinare il fallimento del Sistema di Gestione per la Sicurezza, in relazione alla situazione in essere, quali ad esempio il clima aziendale per la Sicurezza e Salute sul Lavoro e la valutazione della loro significatività, così come la valutazione dei pericoli per la Salute e Sicurezza sul Lavoro e dei relativi rischi;

  •  procedure che assicurino la conformità con gli aspetti legali, con aspetti derivanti da regolamenti cogenti o altri documenti prescrittivi (ad esempio di gruppo);

  •  obiettivi e traguardi intermedi derivanti dal processo di valutazione dell’implementazione del sistema;

  •  controlli operativi (intesi come strumento organizzativo di prevenzione e guida);

  •  monitoraggio delle prestazioni del sistema, quindi misurazioni di parametri relativi alla sicurezza per i vari processi, reporting verso la Direzione e riesami a fronte degli obiettivi e dei traguardi intermedi;

  •  efficacia del miglioramento continuo;

  •  identificazione e valutazione da parte dell’Organizzazione delle Non Conformità ed attuazione di Azioni Correttive e di Azioni Preventive;

  •  auditing interno e Riesame della Direzione;

  •  assunzione reale di responsabilità ed impegno da parte della Direzione;

  •  collegamento logico tra le politiche aziendali, i pericoli ed i rischi per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, gli obiettivi ed i traguardi intermedi, le responsabilità, i programmi relativi agli obiettivi ed ai relativi traguardi, le Procedure, i dati relativi alle prestazioni, audit interni e Riesami della Direzione;

  •  Il coinvolgimento di tutti i lavoratori, sia interni all’Organizzazione, sia di quelli appartenenti ad organizzazioni fornitrici o Clienti, in attività di formazione e di formazione relative sia al processo dinamico di valutazione dei rischi, sia al processo di miglioramento continuo.

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2. LA FIGURA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE   torna all'inizio

L'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (interno o esterno all'azienda) è sempre obbligatoria; in particolare, è obbligatoria l'organizzazione del servizio interno nei seguenti casi:

  •  aziende industriali di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 175/1988 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;

  •  centrali termoelettriche;

  •  impianti e laboratori nucleari;

  •  aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

  •  aziende industriali con oltre 200 lavoratori dipendenti;

  •  industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti;

  •  strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private.

Il datore di lavoro può autonominarsi Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e, quindi, svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi nei seguenti casi:

  •  aziende artigiane ed industriali (eccetto quelle indicate all’art.1 del dpr 175/88) fino a 30 addetti

  •  aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti

  •  aziende della pesca fino a 20 addetti

  •  altre aziende fino a 200 addetti

 

Ma quali sono i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione?

Al Servizio di Prevenzione e Protezione la 81/2008 e s.m. e i. attribuisce i seguenti compiti "consulenziali" in materia di sicurezza sul lavoro:

  •  individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

  •  elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure;

  •  elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

  •  proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

  •  partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 35 (riunione periodica di sicurezza per aziende con numero di addetti superiore a 15);

  •  fornitura ai lavoratori delle informazioni di sicurezza.

Affinché il servizio di prevenzione e protezione possa svolgere i compiti a lui affidati, il datore deve fornirgli informazioni in merito a:

  •  natura dei rischi;

  •  organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive;

  •  descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

  •  dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;

  •  prescrizioni degli organi di vigilanza.

 

E quali sono le Responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione?

La ragione della istituzione del servizio di prevenzione e protezione risiede nella necessità,  di far acquisire al datore di lavoro, obbligato ad organizzare la sicurezza in azienda, una conoscenza globale e specifica delle situazioni di rischio presenti nell'ambito lavorativo, valutare il grado di intensità di esse, disponendo, possibilmente di notizie aggiornate sulle misure più idonee a fronteggiarle.

Dal momento che tutto ciò implica il possesso di competenze professionali e specialistiche non comuni, uno studio accurato di realtà spesso complesse e variamente articolate e una preparazione tecnica e giuridica che solo esperti della materia possono vantare, è derivata pertanto la necessità che lo sforzo prevenzionale del datore di lavoro sia affiancato ed assistito da un organismo aziendale in grado di fornire, sia pure a livello meramente consultivo e propositivo, quei supporti tecnici e professionali indispensabili all'elaborazione e all'attuazione di un efficace piano di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro inteso quale programmazione del miglioramento delle condizioni di prevenzione e protezione.

I componenti del servizio aziendale di prevenzione, essendo semplici ausiliari del datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, proprio perché difettano di un effettivo potere decisionale; in altre parole l'RSPP ha il compito di coadiuvare il datore di lavoro nell'assolvimento dei suoi doveri, fornendogli quelle competenze tecniche ed organizzative di cui ha bisogno, ma non ha autonomo obbligo di effettuare controlli sulla effettiva applicazione dei presidi antinfortunistici, in quanto privo di quella posizione di garanzia che il legislatore ha identificato espressamente in capo al datore di lavoro, al dirigente e al preposto, nell'ambito delle loro rispettive attribuzioni e competenze.

Applicando le regole generali del diritto penale ai reati contravvenzionali in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, emerge che si tratta di reati propri, tali da poter essere commessi solo da soggetti che rivestano le speciali qualifiche individuate nel precetto legislativo sanzionato, ossia il datore di lavoro o il committente nel caso di appalto, il dirigente, il preposto, il medico competente, il progettista, il fabbricante, il venditore, ecc., figure soggettive tra le quali non spicca mai il responsabile o l'addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Se dunque vi è quasi unanimità nella dottrina nel ritenere che l'RSPP non sia responsabile della commissione del classico reato omissivo proprio in materia prevenzionale vi è da segnalare, tuttavia, che qualche problema interpretativo potrebbe insorgere con la realizzazione di un evento lesivo di danno alla persona, ossia quando dall'omissione di una misura di prevenzione idonea ad impedire un evento (che come si è detto sopra di per sé non comporta responsabilità per l'RSPP) si verifichi conseguentemente un infortunio o una malattia professionale a carico di un lavoratore: il consulente che, agendo con imperizia, imprudenza, negligenza o osservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato, oppure abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo così il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponde assieme a questi dell'evento di danno derivato?

Ad oggi vige il principio in base al quale il ruolo di RSPP non comporta l'assunzione di un obbligo di attivarsi per la prevenzione in quanto, la mera posizione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non è da sola sufficiente a creare una posizione di garanzia, cioè di impedimento dei reati altrui, assimilabile a quella di un datore di lavoro, di un dirigente o di un preposto. L'assenza di posizione di garanzia, inoltre, esclude il reato di cooperazione colposa  (Art. 113 c.p.)  dell'RSPP con il datore di lavoro, diventando questa un'ipotesi di connivenza non punibile, applicabile quando il soggetto assiste passivamente alla mera perpetrazione di un reato, che ha la possibilità ma non l'obbligo di impedire.

 

Infine, quali sono i requisiti necessari per il personale del Servizio di Prevenzione e Protezione?

Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (ad oggi ancora corso di 16 ore con i contenuti previsti dal D.M. 16 gennaio 1997, senza necessità di aggiornamento) e assicurarne debita comunicazione al Rappresentate dei Lavoratori per la sicurezza.

In tutti gli altri casi, nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in vigore dal 15 maggio 2008, sono definiti “le capacità ed i requisiti” minimi professionali richiesti agli addetti e ai responsabili dei S.P.P., interni ed esterni alle aziende (art. 32). In particolare, tale decreto definisce, quale requisito minimo per ricoprire le funzioni di R.S.P.P. e d’A.S.P.P., il possesso di:

  •  un titolo di studio non inferiore al diploma d’istruzione secondaria superiore;

  •   un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione definiti dal Provvedimento
    n. 2407 del 26/1/2006 - adeguati alla natura dei rischi sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (art. 8-bis, comma 2).

Nella tabella sono riassunti i percorsi formativi per RSPP e ASPP.

Per gli RSPP e gli ASPP "esperti", sono riconosciuti specifici crediti formativi come da tabelle seguenti:

crediti formativi per R.S.P.P.

crediti formativi per R.S.P.P.

 

 

In aggiunta a quanto sopra indicato, valgono le seguenti esclusioni: "Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 ovvero nella classe 4  di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione sopra indicati (ma non dagli aggiornamenti)"

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